GARA: A.S.D. C5 ROSIGNANO/POL. DOGANA A.S.D. DEL 7.12.2007 (sospesa al 9´ del p.t. sul risultato di 2-0).
-il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva che:
il Direttore della gara in epigrafe ha sospeso l´incontro al 9´ della prima parte dello stesso perche´ dopo che erano stati prestati soccorsi necessari ad un calciatore seriamente e gravemente infortunato, le due societa´ benche´ espressamente invitate dallo stesso a riprendere il gioco dopo che i sanitari avevano completato il loro intervento, avevano dichiarato la loro indisponibilita´ a portare a termine la gara sottoscrivendo una comune dichiarazione motivata sul grave infortunio.
Tutto cio´ premesso il Giudice Spotivo, pur comprendendo che il rifiuto di continuare la gara deriva da un episodio particolarmente drammatico deve rilevare come risulti dal referto arbitrale e dalla documentazione agli atti che entrambe le squadre hanno rinunciato a proseguire la gara e come l´art. 53 N.O.I.F. punto 2 imponga in tali circostanze la perdita della gara per 0-6, UN punto di penalizzazione in classifica ed il punto 3.2.4 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 5 luglio 2007 preveda, oltre alle sanzioni di cui all´art. 53 N.O.I.F. l´ammenda di euro 150,00.
Per questi motivi il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 ad entrambe le societa´ nonche´ l´ammenda di euro 150,00 ognuna e la penalizzazione di un punto in classifica.